giovedì 3 febbraio 2011

Giustizia è fatta: bocciato il ricorso (assurdo) dell'Asciano!!

Riportiamo fedelmente le decisioni del Giudice Sportivo (Comunicato Ufficiale 51 del 3/02/11)

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO DELLA S.S.D. VIRTUS ASCIANO AVVERSO REGOLARITA' GARA S.S.D. VIRTUS ASCIANO A.S.D. FRATTA S.CATERINA DEL 9.1.2011 (sospesa al 38' del s.t. sul risultato di 0-3).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 45 del 13.01.2011;
-avverso la regolarita' della gara S.S.D. Virtus Asciano/A.S.D. Fratta S.Caterina del 9 gennaio 2011 nell'ambito del Campionato di 2' Categoria, si appella a questo Giudice la S.S.D. Virtus Asciano, la quale espone le proprie doglianze in merito alla durata della gara che era stata interrotta 7/8 minuti prima del suo termine regolamentare. Cio' premesso, ritiene il G.S.T. che l'impugnazione sia infondata. Si rileva infatti dagli atti ufficiali (rapporto e suo supplemento) che l'arbitro venne informato proprio dal Presidente della societa' locale che la gara era stata interrotta prima del suo tempo naturale.
Dopo alcuni minuti, il Direttore di gara, constatato l'effettivo errore nel computo del tempo, ebbe a richiamare i calciatori in campo per disputare la gara per i minuti residui, ma che, nonostante i calciatori di ambedue le squadre fossero ancora in tenuta di gioco e non sotto la doccia,quelli della squadra ospitante si rifiutavano di riprendere il gioco.
Osserva quindi il G.S.T. che alla Societa' S.S.D. Virtus Asciano, gia' soccombente sul campo al momento dell'interruzione per 0 a 3, deve essere contestata la rinuncia. E quindi non e' inopportuno chiarire ancora una volta, ribadendo quanto gia' affermato in precedenti, analoghe decisioni, che l'espressione "rinuncia" di cui al 2' comma dell'art, 53 N.O.I.F., non va intesa esclusivamente come mancata presentazione in campo o presentazione tardiva oltre i limiti del tempo di attesa, ma e' riferibile a tutte le ipotesi in cui una societa', impedendo o non consentendo l'effettuazione o la conclusione di una gara, abbia implicitamente rinunciato alla disputa della stessa. La tassa relativa va addebitata.
Per i suesposti motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Virtus Asciano di Asciano (Siena) ed infligge alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di UN punto in classifica nonche' l'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) quale prima rinuncia. Dispone l'addebito della tassa.

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