giovedì 3 marzo 2011

Io con questo calcio non ho più nulla da spartire: accettato il reclamo dell'Asciano, la partita si dovrà ripetere!!!!

Vi riporto il testo integrale del Comunicato 56 uscito oggi: a voi i commenti, io non ne ho più.......

Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo S.S. Virtus Asciano Avverso Esito Gara Virtus 
Asciano – Fratta S. Caterina Del 9 Gennaio 2011 (.C.U. N° 51 Del 3\2\2011) 


Propone rituale reclamo la S.S. Virtus Asciano avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana il quale, con lunga ed articolata motivazione, respingendo il reclamo della medesima società, assegnava gara persa alla Virtus Asciano con penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 150,00 quale prima rinuncia. 
Il provvedimento del G.S.T. impugnato trae origine dal rapporto gara, laddove il D.G. riferisce del fatto che la gara era stata inizialmente interrotta dal D.G. stesso per un proprio errore sulla durata. Accortosi dell’errore il D.G. invitava le squadre di ripresentarsi in campo e l’Asciano si rifiutava e comunque, a detta dell’arbitro, non avrebbe più avuto il numero minimo di calciatori per proseguire la gara stessa. La reclamante nel chiedere la ripetizione della gara, facendo tutta una serie di considerazioni in ordine al ruolo presuntivamente svolto nella vicenda dal commissario di campo (rectius osservatore arbitrale), considerazioni che a nulla rilevano in questa sede, pone l’accento sulla circostanza che la partita era stata interrotta dal D.G. quando mancavano sette minuti al termine per aver mal calcolato C.U. N. 56 del 3/3/2011 – pag. 1896 il tempo di durata dell’incontro, sostiene che il numero legale era rispettato ed i calciatori non potevano rientrare in campo perché non più presenti negli spogliatoi. 
La C.D. esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. 
E’ indubitabile che la partita fu interrotta a sette minuti dalla fine per un errore del D.G., lo stesso arbitro ne dà riscontro nel proprio rapporto. L’Arbitro più volte invitato da questa C.D. a fornire il supplemento di rapporto non lo ha fatto, almeno in relazione alle circostanze che portarono alla interruzione della gara, mentre ha reso supplemento in relazione alla squalifica di un calciatore della Virtus Asciano (Mazzeschi Simone), supplemento che comunque aiuta in qualche modo a chiarire almeno l’aspetto del numero dei calciatori a disposizione. 
E’ incontestato che il D.G. del tutto autonomamente e a causa di un suo errore tecnico abbia fischiato anticipatamente la fine della gara, così come non è in discussione che, accortosi dell’errore (non importa se in ciò coadiuvato dall’osservatore arbitrale) abbia invitato le squadre a riprendere l’incontro. 
Riferisce l’arbitro che, avuta la disponibilità della società Fratta, non vi era analoga disponibilità della Virtus Asciano ed inoltre (poiché nel frangente calciatore Mazzeschi si rendeva meritevole di espulsione) sarebbe venuto a mancare il numero legale. 
La C.D. rileva come l’analisi della vicenda appare alquanto problematica, sia per l’oggettiva difficoltà della fattispecie, sia per lo scarso aiuto fornito dal D.G. che dopo un primo scarno supplemento relativo alla posizione del calciatore non ha ulteriormente relazionato. Comunque si evidenzia come il supplemento relativo al calciatore esclude che la compagine dell’Asciano fosse priva del numero minimo legale per proseguire l’incontro. Infatti dal rapporto arbitrale risulterebbero espulsi quattro giocatori dell’Asciano uno dei quali sarebbe colui che a fine gara avrebbe offeso il D.G.. 
L’Arbitro nel supplemento relativo alla posizione di detto calciatore afferma che costui avrebbe portato a termine la gara senza essere stato espulso. Quindi delle due l’una: o il calciatore era stato espulso e la nuova violazione regolamentare avrebbe 
solo aggravato la sanzione in sede disciplinare, o non era stato espulso, ed allora sarebbero stati solo tre i calciatori espulsi in campo ed una quarta espulsione non avrebbe fatto venire meno il numero minimo legale per la prosecuzione dell’incontro. 
Escluso quindi che la partita non fu interrotta per mancanza del numero legale veniamo ad analizzare l’aspetto “rinuncia”. A parere della C.D. anche la rinuncia da parte dell’Asciano non consente di dare a tale società gara persa. 
Infatti il D.G. non deve limitarsi ad invitare i capitani a proseguire la gara, ma deve accertarsi che i giocatori siano ancora in tenuta da gioco e della circostanza deve farne menzione sul rapporto. Nel regolamento A.I.A. alla regola 7 (durata della gara) l’art. 4 che disciplina il comportamento che gli arbitri debbono tenere in caso di errore tecnico circa la durata dell’incontro (esattamente il caso in esame), riferisce come la discriminante tra un comportamento legittimo ed illegittimo da parte di una 
delle compagini (o di entrambe), sia proprio la circostanza se i giocatori siano ancora in tenuta da gioco. Di tale circostanza il D.G. DEVE farne menzione sul rapporto gara. 
Nel caso che ci occupa il D.G. nulla dice in proposito e nonostante numerosi inviti a redigere il supplemento, tale ulteriore atto ufficiale non è pervenuto alla C.D. che pertanto deve presumere che i calciatori dell’Asciano non fossero in tenuta da gioco. 
Il G.S.T. nel proprio provvedimento, conscio della importanza di tale differenza, precisa che i calciatori erano in tenuta da gioco, ma tale circostanza viene evidenziata dalla reclamante la quale (ironicamente) sostiene che il G.S.T. doveva essere presente alla gara per poter fare una tale affermazione, posto che l’arbitro non fa alcuna menzione in proposito nel rapporto gara. Tale impostazione non puo’ che essere logicamente condivisibile. C.U. N. 56 del 3/3/2011 – pag. 1897Concludendo, considerati i molteplici errori sia tecnici che comportamentali dal parte del D.G., nonché per i rilievi sopra svolti in ordine alla affermazione erronea sulla mancanza del numero minimo legale, avuto riguardo all’affermazione inesatta del G.S.T. circa la possibilità per i calciatori dell’Asciano di proseguire la gara perché in tenuta da gioco, affermazione che non trova alcun riscontro negli atti ufficiali, la C.D. ritiene che la gara vada ripetuta. 
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo annulla il provvedimento del G.S.T. e per l’effetto ordina la ripetizione della gara Virtus Asciano – Fratta S. Caterina, conseguentemente annulla tutte le sanzioni accessorie. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.

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